Normative

NORMATIVE VIGENTI

  • VERIFICHE DELL'ENEA SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

    Con il decreto 11 maggio 2018 del Mise, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 211 del 11 settembre, sono state stabilite le modalità con cui l'Enea effettuerà i controlli, sia documentali che in sito, per accertare la sussistenza dei requisisti per il riconoscimento delle detrazioni relative agli interventi di risparmio energetico.


    Si tratta della regolamentazione di quanto previsto con la Legge 205/2017 che aveva per l’appunto affidato all’ENEA il compito di effettuare controlli, anche a campione, sulla documentazione a corredo delle agevolazioni spettanti in tema di detrazioni per interventi di efficienza energetica.


    Secondo quanto nel nuovo Decreto, ENEA deve quindi predisporre un programma di controlli a campione sulle comunicazioni inviate attraverso l’apposito portale che non può eccedere, in termini numerici, lo 0,5% delle istanze prodotte, e la cui scelta avviene sulla base dei seguenti criteri:


    interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota;

    istanze che presentano la spesa più elevata;

    istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

    Per quanto riguarda le verifiche documentali l’ENEA comunicherà tramite raccomandata o PEC al soggetto beneficiario della detrazione o all’amministratore del condominio, per ogni intervento oggetto di controllo, l’avvio del procedimento. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario, o l’amministratore, invierà in formato PDF tramite PEC indirizzata a enea@cert.enea.it la documentazione prevista per la tipologia di intervento.


    La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato nei casi in cui sia prevista l’asseverazione in riferimento ai requisiti tecnici; viceversa è sufficiente la sottoscrizione digitale del singolo fruitore o da parte dell’amministratore del condominio. Se gli interventi riguardano gli impianti occorre allegare anche le dichiarazioni di conformità rilasciate dall’installatore ed il libretto di impianto. L’ENEA si riserva 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del controllo al beneficiario.


    I controlli sul posto riguarderanno almeno il 3% del campione scelto e saranno preceduti da una comunicazione, tramite raccomandata o PEC, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il sopralluogo. Tale data potrà essere rinviata per una sola volta. In sede di sopralluogo i tecnici dell’ENEA potranno richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonché effettuare fotografie, concludendo la propria attività con un apposito verbale.


    Una volta terminati gli accertamenti l’ENEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate una relazione funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio.


    L’ENEA infine provvederà a segnalare ai corrispondenti ordini di appartenenza dei professionisti firmatari le eventuali discordanze al fine di attivare nei loro confronti le azioni di responsabilità.

  • NORMA UNI 10436:2019 E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI A GAS

    La nuova edizione della norma UNI 10436 “Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di

    35 kW – Controllo e manutenzione” pubblicata il 21 novembre 2019, si innesta nel più ampio quadro

    della manutenzione degli impianti termici e va a colmare alcune lacune emerse in sede di compilazione

    del rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1.

    Nel sottolineare, come sempre, che il testo della Norma UNI 10436 è l’unico riferimento ufficiale per gli

    operatori del settore, di seguito ne sono analizzate e commentate le principali innovazioni.


    Scopo e campo di applicazione

    La prima novità riguarda il campo di applicazione della norma nel senso che, seppur non citati nel titolo,

    trova applicazione anche per gli scaldaacqua a gas per uso domestico e similare sempre di portata termica nominale inferiore ai 35 kW. Viene precisato inoltre che i controlli previsti devono essere intesi

    come esami di completamento rispetto a quelli già previsti dalla UNI 10738 che, si rammenta, nulla prevede in merito ai controlli sugli apparecchi.


    Controllo e manutenzione

    Relativamente ai controlli da eseguire sull’apparecchio, la norma rimanda esplicitamente al libretto di

    uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante, in assenza del quale sono comunque suggerite una serie 

    di operazioni che sostanzialmente ricalcano quelle previste nella precedente edizione, fatta eccezione

    per gli apparecchi a condensazione per i quali si prescrivono il controllo visivo del sistema di scarico della

    condensa e la verifica di efficienza del neutralizzatore (se presente).

    Circa la periodicità dei controlli invece, la UNI 10436:2019 si rimette a quanto in proposito previsto dal

    fabbricante, uniformandosi quindi al concetto di “apparecchio usato normalmente” di cui al Regolamento UE 46/2016, precisando altresì che, in assenza di indicazioni, le operazioni previste debbano essere eseguite con periodicità annuale (si ricorda che la norma si rivolge anche agli scaldaacqua domestici

    e similari!!!).

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